Manuali

Diritto tributario

1. Premessa

Le sentenze di accoglimento del ricorso sono provvisoriamente esecutive.

L’art. 68, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.”.

Tuttavia la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contribuente non possa procedere ad esecuzione forzata prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto, per le sentenza non ancora passate in giudicato, il contribuente deve chiedere la restituzione delle somme mediante istanza di rimborso; per sentenze passate in giudicato il cliente può, anche cumulativamente, procedere ad esecuzione forzata ed esperire il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

Il Ministero delle finanze ha precisato che il rimborso delle somme provvisoriamente versate deve avvenire d’ufficio, e che non è necessaria la presentazione di alcuna istanza.

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