Manuali
IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
2.4. Lo scopo di lucro
L’art. 2082 del Codice civile non indica lo scopo di lucro tra gli elementi tipizzanti l’attività d’impresa. In verità lo scopo di lucro è ciò che muove l’imprenditore, ma non sempre questo intento è dichiarato. Al concetto di scopo di lucro possono darsi varie interpretazioni, più o meno restrittive. Ed in funzione dell’interpretazione alla quale si aderisce, si potrebbe negare la qualifica di impresa alle cooperative (arte. 2511 ss. del Codice civile), alle associazioni sportive operanti nel settore professionistico (Legge 23 marzo 1981 n. 91), degli enti pubblici, dei consorzi e delle società consortili.
Se negassimo la qualifica di imprese alle attività sopra citate, dovremmo escluderne l’assoggettabilità alle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento.
Lo stesso art. 2545-terdecies del Codice civile prevede che le cooperative possano essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, in caso di insolvenza o a fallimento in caso esercitino attività commerciale.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che ciò che occorre ad attribuire la qualifica di impresa ad un’attività economica organizzata è che questa sia potenzialmente idonea a conseguire un utile, non rilevando l’intento di perseguire ricavi che superino i costi né la destinazione dei ricavi.
Pertanto potranno fallire, se insolventi, anche i consorzi, le società consortili. Le imprese sociali, le fondazioni o le società sportive o le associazioni non riconosciute, gli enti non profit.
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