Manuali

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

2.1. Il requisito della professionalità


Per ricavare la definizione di imprenditore commerciale di cui parla l’art. 1 L.F., è necessario fare riferimento all’art. 2082 del Codice Civile.

Affinché un’attività possa dirsi professionale, bisogna rinvenire i requisiti della stabilità abitualità e sistematicità. Tali requisiti si rinvengono nelle attività stagionale, mentre, in generale, l’occasionalità non fa assumere la qualifica di imprenditore, salvo i casi di attività particolarmente complessa nell’iniziativa e nei risultati economici da perseguire. 

L’imprenditore può anche svolgere più attività contemporaneamente, alcune delle quali potrebbero anche non essere imprenditoriali (attività intellettuali ad esempio). L’eventuale incompatibilità delle attività svolte non rileva ai fini della qualità della professionalità, potendo tutt’al più rilevare ai fini di sanzioni di carattere amministrativo (come avviene per alcune attività professionali c.d. protette). 

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