Manuali

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

3. L’inizio dell’attività d’impresa ai fini della dichiarazione di fallimento

La persona fisica acquista la qualifica di imprenditore con l’esercizio effettivo dell’attività.

Ne discende che potrà fallire soltanto colui che abbia iniziato a produrre beni o servizi, non anche colui che abbia solo acquistato i macchinari, ottenuto le autorizzazioni, locato il capannone, stipulato contratti di lavoro, quand’anche iscritto al registro delle imprese, laddove non abbia posto in essere atti di produzione.

Dottrina minoritaria ritiene che tale impostazione sia discriminante verso i creditori di chi ha iniziato a produrre beni o servizi rispetto a quelli di chi ancora tali atti non ha compiuto, ma che ne ha compiuto altri preparatori che in nulla differiscono dagli altri.

In effetti l’impresa si compone di atti di organizzazione e di gestione: i secondi non possono esistere senza i primi. Pertanto, l’orientamento giurisprudenziale che nega la qualifica di imprenditore a chi abbia predisposto l’attività senza compiere atti di gestione appare insoddisfacente.

Per quanto attiene le società commerciali (società di persone, ad esclusione della società semplice, e di capitali) è del tutto irrilevante l’aver iniziato l’attività, sia per essere qualificata come imprenditore commerciale sia per essere assoggettata al fallimento.

La sola redazione dell’atto costitutivo è di per sé sufficiente per essere ritenuta impresa e dunque, se insolvente, essere assoggettata a fallimento.

La società per azioni si considera costituita solo con l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi solo da tale momento potrà essere considerata impresa.

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