Manuali
IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
2.3. L'impresa è attività organizzata
L’art. 2082 del Codice civile specifica che l’attività, per essere imprenditoriale, deve essere organizzata. Deve cioè trattarsi di un’attività composta da una serie di atti, anche di natura diversa, ma coordinati al raggiungimento di una stessa finalità. Inoltre l’imprenditore deve organizzare un complesso di beni che rappresentano l’azienda di cui all’art. 2555 del Codice civile.
L’imprenditore può organizzare dipendenti, capitali, macchinari senza che l’uno presupponga la presenza degli altri. Così come non sono necessari numerosi strumenti o elevati capitali, potendosi individuare attività di impresa svolta direttamente dall’imprenditore, nella propria abitazione e con l’uso di un computer.
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