Manuali

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

2.2. L’esercizio di un’attività economica


È imprenditore chi esercita un’attività economica. È tale qualunque attività diretta alla produzione di beni o servizi. Tali beni o servizi devono essere offerti al mercato. Pertanto non è impresa quella esercitata da taluno per produrre per se un determinato bene per soddisfare propri bisogni.

La qualifica di imprenditore non è legata alla tipologia di bene o servizio che si produce, ma il legislatore, talvolta è intervenuto per escludere che la produzione di determinati beni o servizi possa configurarsi come impresa.

L’art. 2238 del Codice civile esclude, quindi, l’applicabilità al professionista intellettuale delle norme che si riferiscono all’imprenditore. Per una scelta legislativa l’attività intellettuale non è servizio nel senso dell’art. 2082 del Codice civile.

Non è parimenti imprenditore chi si limita a fornire i mezzi o gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività.

Per indirizzo consolidato è considerata impresa l’attività della holding che gestisce le partecipazioni nelle società del gruppo, effettua finanziamento o presta garanzie, benché la holding non svolge direttamente attività di produzione di beni o servizi.

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